| Agriturismo, la fiscalità |
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L’attività agrituristica ha delle caratteristiche particolari che la identificano rispetto ad altre simili; queste caratteristiche devono essere evidenziate per evitare confusioni in merito, cominciando dalla terminologia usata nella varia documentazione, ad esempio chiamando le persone alloggiate non clienti ma ospiti, oppure citando che si è somministrato loro pasti e bevande e non servito pranzi o consumazioni. Il Regolamento della Regione Veneto n.2 del 12 settembre 1997 in attuazione alla Legge n.9 dell’aprile 97 specifica che, per avere la prevalenza di prodotti propri, è richiesto che "nell’utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati i limiti percentuali di provenienza aziendale delle materie prime in termini di valore, determinati nel sessanta per cento annuo per le aziende situate in zone di pianura e collina, e nel venticinque per cento per quelle in zona montana. La rimanente quota deve provenire da produttori agricoli singoli, oppure associati a cooperative agricole di trasformazione e vendita prodotti. ". La somministrazione di bevande e caffè è consentita solo a completamento del pasto o dello spuntino (piatti freddi), e l’elenco dei pasti offerti con i relativi prezzi deve essere esposto agli ospiti. Con l’attività di ospitalità presso la propria azienda bisognava, consegnare giornalmente all’autorità di P.S. delle schede di dichiarazione di generalità delle persone alloggiate. Nell’attività agrituristica possono essere impiegati oltre al titolare dell’azienda agricola, anche i familiari (coniuge, parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo, ancorchè conviventi) ed il personale assunto per l’azienda agricola, inquadrato ai fini contrattuali e previdenziali con contratto di lavoro agricolo, tenuto conto di quanto stabilito dalla circolare del Ministero del lavoro n.41 del 22.03.91 e dalla Circolare Inps n.125 del 13 giugno 1996. I fabbricati impiegati nell’agriturismo mantengono la destinazione d’uso agricola, ma non saranno compresi tra quelli ad uso abitativo e devono essere accatastati nella categoria D10 (fabbricati strumentali). Dunque, non rientreranno (ad esempio) nello sconto fiscale del 41% sulle ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie; saranno invece esclusi dal reddito ai fini delle imposte dirette in quanto fabbricati rurali e strumentali, ed in caso di vendita per trasferimento di azienda o cessazione di attività l’eventuale plusvalenza realizzata sarebbe tassabile solamente se si fosse in precedenza optato per la determinazione del reddito a costi e ricavi anziché con il metodo forfettario (e dunque si fossero finora detratti i relativi ammortamenti). Anche ai fini ICI, mantenendo il requisito della ruralità come disposto dall’art. 9 del D.L. 557/93, così come modificato dal Dpr n. 139 del 1998 all’art. 2, e confermato successivamente anche dalla Circolare del Min. Finanze n. 50/E del 2000, sono esenti da imposta. La ristrutturazione dei locali per adattarli all’uso rientra nell’attività agrituristica, anche se fatti antecedentemente all’inizio della stessa, perché l’operazione è propedeutica e necessaria per lo scopo preposto; dunque, le relative spese e l’Iva sulle fatture, saranno detraibili (se si è optato per il calcolo ordinario delle imposte). Al proposito bisogna comunque evidenziare che i lavori effettuati sullo stabile vanno fatturati all’azienda agricola, mentre quelli interni al fabbricato (impianti, adattamenti specifici, mobili, ecc.) all’agriturismo. Non cambiano la destinazione d’uso agricola nemmeno i fondi sui quali sono situati i locali e svolta l’attività di agriturismo. L’agriturismo è equiparato alle pensioni e locande con 2 ed 1 stella ed agli affittacamere. Per il 2004 sono stati previsti per queste categorie due diversi tipi di Canoni di abbonamento Rai: per chi è in possesso di un solo apparecchio televisivo (per sale TV ecc.) il canone annuale è di 170,96 euro, mentre chi ha 2 o più apparecchi il canone complessivo annuale ammonta a 341,90. La Legge n. 413 del 30.12.91 nell’art. 5 fissa le regole fiscali a cui sono soggetti gli agriturismi, specificando che determinano il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%; l’IVA da versare viene invece determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle citate disposizioni esercitando l’opzione per il calcolo ordinario dell’Iva nella dichiarazione annuale; l’opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito (che sarà così fatta con il metodo dei costi e ricavi) e comunicata all’ufficio imposte dirette con la dichiarazione annuale. Le opzioni sono vincolanti tre anni. Si nota dunque che quello forfetario è il regime naturale previsto per l’agriturismo, a condizione che siano rispettate le leggi che lo regolamentano e si abbiano le autorizzazioni necessarie, mentre quello ordinario è per opzione. Il regime forfait, ai fini Iva, è applicabile a tutti i soggetti che esercitano tale attività sia in forma individuale che societaria, mentre per le imposte sui redditi il forfait non è applicabile per le società di capitali e cooperative ed enti non commerciali. Le società di persone (Snc e Sas) che operano in agricoltura e dal 1997 determinano il reddito con le modalità del reddito d’impresa (costi e ricavi), possono invece applicare il regime forfetario per l’attività agrituristica. La tesi prevalente è quella di considerare l’agriturismo attività autonoma rispetto a quella agricola, vista anche la disciplina in materia di autorizzazioni e controlli a cui è sottoposta, e così anche per quanto riguarda la tenuta della contabilità c’è dunque l’obbligo di porre in uso distinti registri Iva. Solamente se entrambe le attività adottassero il regime normale si potrebbe tenere la contabilità unificata, pur restando consigliabili i registri sezionali.
Per valutare la prevalenza dell’attività agricola potrebbero essere anche presi in considerazione ai fini fiscali i rispettivi volumi d’affari o produzioni lorde vendibili ed i redditi effettivi delle attività svolte. Questi metodi si prestano però ad interpretazioni discordanti in quanto, per l’attività agricola, il reddito fiscalmente rilevante è quello catastale (non confrontabile), ed entrambe le attività possono vedere variati questi dati di anno in anno a seconda dell’andamento dell’annata agricola o della stagione turistica. IL DEPOSITO DEGLI ALIMENTIIl deposito degli alimenti, fatte salve le deroghe previste dall’art. 28 del DPR n. 327/1980, deve avvenire in locali igienicamente idonei, adeguatamente aerati, con pavimento liscio e facilmente lavabile. Le pareti ed il soffitto devono possedere caratteristiche tali da non consentire inquinamento od alterazioni dei prodotti depositati.
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