headerphoto
Home Agriturismo Agriturismo, requisiti e modi
Agriturismo, requisiti e modi

IL PIANO AGRITURISTICO AZIENDALE (art. 3 - L.R. n. 9/97)

  • Per la verifica del rapporto di connessione e complementarità tra attività agricola e agrituristica, chi intende iscriversi all’elenco degli operatori agrituristici deve presentare al Presidente della Commissione Agrituristica il Piano agrituristico aziendale.
  • Il Piano, in relazione all'estensione ed alle dotazioni strutturali dell’azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici e nelle adiacenze, al numero degli addetti ed al grado del loro impegno agricolo, definisce:

a) il numero delle giornate di attività che per la somministrazione di pasti e bevande non può superare le 160 annue in presenza di 80 posti a sedere o le 210 annue in presenza di 60 posti a sedere;
b) il numero dei posti letto;
c) il numero delle persone ospitabili in spazi aperti.

  • Il Piano agrituristico aziendale, da redigere su apposito modello predisposto dalla Giunta Regionale, viene sottoposto all'esame della Commissione Agrituristica per l'approvazione.
  • Il Piano agrituristico aziendale approvato potrà essere aggiornato su richiesta dell’interessato: detta richiesta, che si dovrà concretizzare nella produzione di un nuovo Piano agrituristico aziendale, deve pervenire alla Provincia competente entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.
  • Le risultanze istruttorie del Piano (stabilite dalla Commissione Agriturismo, cioè limiti e periodi) devono venire riportate nell’autorizzazione comunale.

LA CLASSIFICAZIONE DELL'AZIENDA

La classificazione delle aziende agrituristiche è istituita:

  • al fine di promuovere la conoscenza del livello dei servizi e la qualificazione dell'offerta;
  • la Giunta Regionale approva i criteri e le procedure per la classificazione nonché la simbologia da utilizzare;
  • la Commissione Agrituristica Provinciale provvede alla classificazione aziendale.

L’AUTORIZZAZIONE COMUNALE (art. 8 legge 5 dicembre 1985 n. 730)

Solo con l’autorizzazione comunale l’operatore agrituristico può svolgere l’attività. L'autorizzazione comunale è il risultato di una serie di procedure volte ad accertare la consistenza dell’impresa agricola e la funzionalità delle strutture aziendali.
Le tappe più importanti di un cammino non sempre “agevole” sono le seguenti:

  • Iscrizione nell'elenco provinciale
  • Organizzazione dell'azienda
  • Requisiti edilizi ed igienico sanitari
  • Rilascio dell'aurorizzazione

Gli aspetti più significativi di questo percorso sono descritti nelle pagine che seguono

L'ISCRIZIONE NELL’ELENCO PROVINCIALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI (art. 9 - L.R. n. 9/97)

Per ottenere l’iscrizione nell’elenco gli interessati devono presentare istanza al Presidente della Commissione Provinciale per l’Agriturismo che ha sede presso l’Amministrazione Provinciale; la firma in calce dovrà essere autenticata a' sensi della vigente normativa.

Nella domanda deve essere obbligatoriamente dichiarato se il richiedente ha riportato condanne per delitti in materie di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti.

Alla domanda, da predisporre sull'apposito modello reperibile presso il Servizio "Agriturismo" della Provincia, devono essere allegati:

a) certificato di imprenditore agricolo rilasciato dello Ispettorato Regionale per l’Agricoltura competente per territorio,
b) Piano agrituristico aziendale,
c) stato di famiglia,
d) mappa dell'azienda con riferimenti catastali,
e) attestato di iscrizione ad un corso formativo per operatore agrituristico di cento ore organizzato dalle Associazioni agrituristiche provinciali,
f) certificato d'attribuzione partita I.V.A. con data inizio attività agricola.

Il Servizio "Agriturismo" della Provincia provvede, secondo il disposto dell’art. 606, II comma, del Codice di Procedura Penale, a richiedere il certificato generale del Casellario Giudiziale e, ai sensi della Legge speciale n.15/68, art. 10, il certificato penale relativo ai carichi pendenti.

Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda la Commissione provvede, ove sussistano i requisiti, all’iscrizione dandone contestuale comunicazione agli interessati.
Nel caso di diniego motivato all’iscrizione, l’interessato può presentare ricorso alla Commissione stessa entro trenta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.
Avvenuta l’iscrizione, viene rilasciato il certificato d'iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici.

L’iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata qualora non sopraggiungano condizioni di revoca.

Le Province istituiscono e tengono aggiornato il “registro delle aziende agrituristiche” dove sono annotate: la data d’inizio dell’attività, le relazioni sulle verifiche periodiche dei requisiti, le eventuali sanzioni o diffide comminate in sede di vigilanza ed ogni altra notizia utile.

I REQUISITI EDILIZI

Per esercitare l'attività agrituristica possono essere utilizzati:

a) i locali siti nell’aggregato abitativo al servizio del fondo o siti nell’abitazione dell’imprenditore se il fondo è privo di fabbricati(in questo caso il fondo deve essere nel comune di residenza o in comune limitrofo),
b) gli edifici, o parte di essi, esistenti nel fondo e non più necessari alla sua conduzione.

Gli edifici utilizzati per l’agriturismo non sono soggetti a cambio di destinazione d’uso. L’attività può essere svolta dalle aziende agricole indipendentemente dalla localizzazione determinata dagli strumenti urbanistici.

Il Comune individua, con apposita deliberazione consiliare, gli edifici e gli annessi rustici per i quali, nel rispetto del proprio regolamento edilizio, sono consentiti gli ampliamenti che, per fini agrituristici, sono consentiti sino a mc. 1200, assoggettando i volumi eccedenti gli 800 mc a vincolo ventennale d’uso. L’uso di annessi rustici non aumenta il valore massimo consentito.

Gli interventi di ristrutturazione devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali dell’edificio e della loro tipologia architettonica, con opportune deroghe ai limiti previsti dagli strumenti urbanistici (es.: altezza, ostacoli vari e barriere architettoniche). Le concessioni edilizie relative agli interventi di cui al presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito agli imprenditori agricoli a titolo principale purché gli interessati si obblighino con il Comune a non cedere la proprietà dell’immobile per un periodo di almeno dieci anni dal rilascio della concessione medesima. Tali obblighi sono assunti mediante convenzione o atto unilaterale d’obbligo da trascrivere, ai sensi e per effetti degli articoli 2643 e seguenti del Codice Civile, a cura del Comune ed a spese del concessionario.

Per il superamento e l’eliminazione delle barriere ar-chitettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le prescrizioni per le strutture recettive di cui la D.M. 14 giugno 1989 n. 236. Relativamente all’attività di ospi-talità in alloggi, tali disposizioni si applicano qualora la ricettività complessiva aziendale superi le sei stanze.
Nelle ristrutturazioni devono essere mantenuti ed utilizzati i materiali originali o comunque tipici degli immobili oggetto dell’intervento.
L’arredamento degli immobili da destinare ad usi agrituristici deve essere in armonia con la tipologia rurale dell’edificio.

Le aree utilizzate nell’ambito dell’azienda a servizio dell’attività agrituristica quali, ad esempio, i parcheggi sono considerate a tutti gli effetti di pertinenza delle aziende medesime e quindi non soggettate a vincoli previsti per i pubblici esercizi.

I REQUISITI IGIENICO-SANITARI (Regolamento n. 2 del 12 settembre 1997)

I locali destinati ad alloggio agrituristico devono osservare i parametri minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le case di abitazione, tenendo conto delle caratteristiche rurali degli edifici.

Gli alloggi agrituristici devono avere almeno un locale da bagno comune (uno ogni 6 posti letto) completo di lavabo, vasca o doccia, tazza e bidet munito di erogatore d’acqua a getto. Ogni stanza deve essere dotata di un letto e di una seggiola per persona e di almeno un armadio, un tavolino e un cestino per rifiuti.

Il personale che manipola gli alimenti deve essere in possesso di idoneità sanitaria ai sensi dell’art. 37 e segg. del D.P.R. n. 327/1980, attestata da apposito libretto sanitario.

Per l’accoglimento in spazi aperti di campeggiatori o turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, devono essere previsti, per ogni piazzola o unità di sosta, almeno 60 mq compreso in essi lo spazio per l’automobile. Per una presenza fino a 15 persone i servizi igienici devono essere costituiti da due gabinetti, due docce, due lavabi, un lavello, un lavatoio, una fontanella, un vuotatoio di facile accesso, preferibilmente situato all’esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di sosta, una presa d’acqua con sufficiente pressione per le operazioni di pulizia dei servizi igienici e dei mezzi di pernottamento.

Per una presenza fino a trenta persone i servizi igienici devono essere costituiti da almeno 3 gabinetti, 3 docce, 3 lavabi, 2 lavelli e 2 lavatoi, 1 fontanella, 1 vuotatoio di facile accesso preferibilmente situato all’esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di sosta, 1 presa d’acqua con sufficiente pressione per le operazioni di pulizia dei servizi igienici e dei mezzi di pernottamento. I lavabi devono essere datati di almeno una presa per rasoi.

In prossimità delle piazzole deve essere prevista una colonnina con possibilità di attacco per la presa di corrente elettrica; deve essere inoltre assicurata l’illuminazione notturna. L’operatore agrituristico non è tenuto a costruire servizi igienici appositamente per il campeggio agrituristico qualora l’azienda agrituristica ne disponga di idonei rispondenti ai requisiti di cui sopra e accessibili dall’esterno.

Ai fini dell’utilizzazione agrituristica è consentito derogare limiti di altezza e di superficie areo-illuminate previsti dalle norme di cui sopra purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico sanitarie considerate sufficienti in fase di accertamento da parte dell’autorità sanitaria.

La produzione e la vendita di sostanze alimentari sono soggette alle disposizioni della legge 30 aprile 1962 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

I locali adibiti a cucina o laboratorio per la produzione, preparazione, conservazione e somministrazione di alimenti devono avere:

a) una superficie minima di almeno 12 mq e comunque rapportata al numero di posti a sedere;
b) pareti (sino a 2 metri) lavabili, disinfettabili, lisce ed in materiale resistente;
c) pavimento ben connesso, lavabile e disinfettabile;
d) soffitto che non permetta l'attecchimento di muffe e la caduta di polvere;
e) finestre e porte protette da dispositivi contro gli insetti ed i roditori;
f) lavello fornito di erogatore d’acqua a comandi non manuali;
g) distributore di sapone e asciugamani a perdere;
h) contenitore per rifiuti con comando a pedale;
i) coppa sovrastante il punto cottura tale da poter convogliare all’esterno i fumi e i vapori;
l) tavoli da lavoro con superficie lavabile e armadietti chiusi;
m) lavastoviglie, anche di tipo non industriale, qualora siano previsti non più di 20 posti a sedere;
n) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotata di termometro di massima e di minima.

I locali adibiti al consumo dei pasti sono normalmente ricavati nella casa di abitazione o in annessi rustici con i seguenti requisiti:

a) superficie minima di 1,5 mq per posto a sedere;
b) garanzia di sufficiente areazione anche con sistemi meccanici per il ricambio dell’aria (vedi regolamenti comunali);
c) i servizi igienici devono avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili, come descritto per la cucina, e comandi non manuali per l’erogazione dell’acqua; distributore di sapone e asciugamani a perdere, contenitore per rifiuti con comando a pedale;
d) qualora tali servizi non fossero muniti di finestratura di almeno cm 50x50 dovranno essere dotati di aspirazione meccanica;
e) il numero dei servizi igienici, composti da bagno e antibagno, deve essere proporzionato al numero di posti a sedere con un minimo di 1 bagno ogni 25 posti, 2 bagni fino a 60 posti e 3 bagni oltre i 60, di cui 1 per i disabili;
f) il personale di cucina può utilizzare il bagno dell’abitazione anche se non adiacente alla cucina medesima, purché compreso nell’ambito degli edifici dell’azienda;
g) per la somministrazione di spuntini e bevande che escluda l’attività di cottura è necessario ricavare, eventualmente nella stessa cucina familiare, un settore con piano di lavoro lavabile e disinfettabile delimitato da superfici ugualmente lavabili e disinfettabili.

LA MACELLAZIONE DI ANIMALI ALLEVATI (art. 13 del Regolamento n. 2/97)

La macellazione degli animali allevati in azienda delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina è consentita esclusivamente in impianti debitamente autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.

La macellazione di avicunicoli e di selvaggina è consentita nella misura non superiore a 10.000 capi annui, in apposito locale polifunzionale autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962 n. 283, annesso all’azienda agrituristica e destinato alla vendita diretta in azienda.

Nei locali sopra citati è tassativamente vietato il sezionamento delle carcasse; essi devono essere sufficientemente illuminati, aerati e provvisti di:

a) pavimento lavabile e disinfettabile con pozzetto munito di griglia e sifone per la raccolta dei reflui e lo smaltimento delle acque di lavaggio;
b) pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile fino ad un’altezza di almeno due metri;
c) contenitori idonei che permettano il trasferimento delle carni macellate in frigoriferi ad armadio o a pozzetto destinati esclusivamente a tale uso;
d) contenitori lavabili e disinfettabili muniti di chiusura per depositare il sangue ed i sottoprodotti di macellazione, in attesa di ritiro da parte di ditta autorizzata:
e) finestre, porte e scarichi protetti da dispositivo contro gli insetti od i roditori;
f) lavabo fornito di acqua corrente potabile calda e fredda, di prodotti per la pulizia e dispositivo per l’asciugatura delle mani, da usarsi una sola volta;
g) servizio igienico non comunicante direttamente con il locale di macellazione.

E’ ammessa l’utilizzazione dei servizi igienici dell’abitazione o dell’azienda agrituristica purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.
La macellazione dei conigli e quella degli animali delle specie avicole deve essere effettuata in momenti diversi.
E’ consentita l’attività settimanale di macellazione (fino a due capi di ovi-caprini o otto di agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a quindici chilogrammi) in impianti annessi in aziende agrituristiche e per la vendita diretta di cui all’art. 2, comma 2, lettera f) della Legge Regionale 18 aprile 1997 n. 9. Per tali impianti l’autorizzazione sanitaria è subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 3 e dei seguenti ulteriori requisiti:

a) locale con dimensioni minime di tre metri di larghezza e sei metri di lunghezza dei quali 3,5 metri per stordimento, dissanguamento e scuoiatura-depilazione e 2,5 metri per sezionamento in quarti ed eviscerazione;
b) finestre e porte muniti di dispositivi contro gli insetti ed attrezzature che consentano, per le operazioni successive allo stordimento, il sollevamento della carcassa. Durante le operazioni di macellazione l’animale non deve mai venire a contatto con il pavimento, qualora l’altezza del locale non permetta di appendere immediatamente l’animale alla guidovia, è ammesso, limitatamente alle fasi di dissanguamento e per l’asportazione della testa e delle zampe, l’utilizzo di attrezzature che permettano comunque il sollevamento dell’animale dal suolo;
c) la separazione tra il sito dove avviene lo stordimento, il dissanguamento, la scuoiatura-depilazione e la postazione dove si eseguono le successive operazioni sulla carcassa deve essere assicurata da apposita divisione strutturale fissa o mobile o da una adeguata distanza;
d) in assenza di un apposito locale i visceri ed i cascami della macellazione, in attesa di ritiro da parte di ditta autorizzata possono essere depositati in contenitori lavabili e disinfettabili muniti di chiusura;
e) una cella frigorifera, di capacità adeguata a contenere i prodotti della macellazione destinati ad uso alimentare umano, che può coincidere con quella della vendita diretta o quella eventualmente presente nella cucina-laboratorio di preparazione, purché sia assicurata l’assenza di contatti tra carni fresche di specie diverse e tra queste ed altri prodotti carnei quali ad esempi salumi o carni preparate.

  • L’impianto autorizzato ai sensi dei commi 3 e 6 può essere adibito alla macellazione degli avicunicoli e selvaggina, nonché dei suini ed ovi-caprini purché in giornate diverse.
  • I locali, le attrezzature e gli utensili devono essere utilizzati esclusivamente per l’attività di cui si tratta, puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzo e per le operazioni sopra richiamate.
  • La macellazione degli animali di cui al comma 6 deve avvenire nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 18 aprile 1994 n. 286 per i macelli a capacità limitata.

LA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI A BASE DI CARNE IN AZIENDA (art. 14 del Regolamento n. 2/97)

La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale o extraziendale è consentita in apposito locale autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962 n. 283 o in quelli di cui all’art. 14, comma 3°, del Regolamento attuativo. In tal caso la lavorazione dovrà avvenire in momenti diversi da ogni altra attività.

La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale potrà essere effettuata esclusivamente da personale in possesso di idoneità sanitaria ai sensi dell’art. 37 e seguenti del DPR n. 327/1980.

Qualora nella stessa azienda venga attivato anche un impianto di macellazione è sufficiente un solo servizio igienico per entrambe le strutture.

LA PRODUZIONE DI CONSERVE (art. 15 del Regolamento n. 2/97)

Per la produzione di un quantitativo di conserve, marmellate, sciroppi, succhi, sottaceti e sottoli corrispondente a non più di 50 kg giornalieri di materia prima, è consentito l’uso della cucina-laboratorio di cui all’art. 12 del Regolamento attuattivo.

Per la produzione di quantitativi superiori ai 50 kg può essere utilizzato il locale polifunzionale di cui all’art. 13 dello stesso Regolamento purché, tra una lavorazione di prodotti di origine animale ed una successiva lavorazione di prodotti vegetali, l’operatore provveda a disinfettare accuratamente i piani di lavoro e le attrezzature ed ad adottare i necessari accorgimenti per evitare contaminazioni dei prodotti.

Le aziende agricole, relativamente alla produzione, preparazione e confezionamento dei prodotti di cui sopra, devono tenere conto delle norme previste dal D. Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari”.

Le aziende interessate all’attuazione dei sistemi di autocontrollo sanitario di cui all’art. 3 del citato D. Lgs n. 155/97 dovranno presentare all’Autorità sanitaria competente un manuale aziendale redatto secondo le linee guida valide a livello nazionale. Le autorità sanitarie competenti, una volta approvato il manuale imposteranno i controlli in relazione alle procedure in esso contenute.

LE PRODUZIONI LATTIERO-CASEARIE (art. 16 del Regolamento n. 2/97)

Le aziende che intendono produrre e vendere prodotti lattiero-caseari devono dotarsi di un apposito locale per la raccolta, l’affioramento, la scrematura del latte e per la salatura e la lavorazione in generale dei formaggi nonché di un locale per la vendita e deposito.

I locali devono essere dotati di :

a) pavimento disinfettabile e lavabile con idoneo sistema per l’allontanamento e scarico delle acque di lavaggio;
b) pareti lavabili, disinfettabili fino a 2 metri di altezza;
c) soffitto che non permetta attecchimento di muffe e caduta di polvere;
d) aerazione ed illuminazione, naturali o artificiali sufficienti.

Il locale di lavorazione deve inoltre disporre di:

a) idoneo impianto per la fornitura di acqua potabile;
b) attrezzature ed utensili da lavoro facili da lavare e disinfettare;
c) dispositivi per la protezione contro l’ingresso di insetti e roditori;
d) servizio igienico dotato di acqua potabile, di lavabo con rubinetto a comando manuale, di erogatore di sapone e di asciugamani a perdere, qualora non sia presente un servizio igienico aziendale con le medesime caratteristiche.

L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI (art. 17 del Regolamento n. 2/97)

Tutti i prodotti destinati alla vendita devono riportare l’etichettatura di cui al D. Lgs.n. 109/1992 e quelli contenenti carni suine non cotte anche la data di produzione indicata con un numero romano per il mese e con un numero arabo per le due ultime cifre riferite all’anno.

IL CONGELAMENTO DEI PRODOTTI (art. 18 del Regolamento n. 2/97)

E’ consentito il congelamento dei prodotti di origine animale e vegetale destinati ad essere utilizzati unicamente nella preparazione di cibi da somministrare, con esclusione di quelli cotti o precotti. Tali cibi possono essere congelati in presenza di apposito abbattitore di temperatura.

Possono essere sottoposte a congelazione, con adeguato frigorifero munito di termometro di massima e di minima anche di tipo non industriale, le derrate in perfette condizioni di salubrità e freschezza subito dopo il confezionamento con idoneo involucro sul quale saranno indicati il mese e l’anno in cui è stato effettuato il trattamento.

Dovranno essere scrupolosamente mantenute le temperature di conservazione prescritte dalle norme vigenti per i vari tipi di prodotti i quali, una volta scongelati, non possono essere ricongelati.

Per la produzione aziendale di alimenti congelati va fatta esplicita richiesta nella domanda di autorizzazione rivolta al servizio veterinario delle U.L.S.S..