| Agriturismo, requisiti e modi |
IL PIANO AGRITURISTICO AZIENDALE (art. 3 - L.R. n. 9/97)
LA CLASSIFICAZIONE DELL'AZIENDALa classificazione delle aziende agrituristiche è istituita:
L’AUTORIZZAZIONE COMUNALE (art. 8 legge 5 dicembre 1985 n. 730)Solo con l’autorizzazione comunale l’operatore agrituristico può svolgere l’attività. L'autorizzazione comunale è il risultato di una serie di procedure volte ad accertare la consistenza dell’impresa agricola e la funzionalità delle strutture aziendali.
Gli aspetti più significativi di questo percorso sono descritti nelle pagine che seguono L'ISCRIZIONE NELL’ELENCO PROVINCIALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI (art. 9 - L.R. n. 9/97)Per ottenere l’iscrizione nell’elenco gli interessati devono presentare istanza al Presidente della Commissione Provinciale per l’Agriturismo che ha sede presso l’Amministrazione Provinciale; la firma in calce dovrà essere autenticata a' sensi della vigente normativa. Nella domanda deve essere obbligatoriamente dichiarato se il richiedente ha riportato condanne per delitti in materie di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti. Alla domanda, da predisporre sull'apposito modello reperibile presso il Servizio "Agriturismo" della Provincia, devono essere allegati:
Il Servizio "Agriturismo" della Provincia provvede, secondo il disposto dell’art. 606, II comma, del Codice di Procedura Penale, a richiedere il certificato generale del Casellario Giudiziale e, ai sensi della Legge speciale n.15/68, art. 10, il certificato penale relativo ai carichi pendenti. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda la Commissione provvede, ove sussistano i requisiti, all’iscrizione dandone contestuale comunicazione agli interessati. L’iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata qualora non sopraggiungano condizioni di revoca. Le Province istituiscono e tengono aggiornato il “registro delle aziende agrituristiche” dove sono annotate: la data d’inizio dell’attività, le relazioni sulle verifiche periodiche dei requisiti, le eventuali sanzioni o diffide comminate in sede di vigilanza ed ogni altra notizia utile. I REQUISITI EDILIZIPer esercitare l'attività agrituristica possono essere utilizzati: a) i locali siti nell’aggregato abitativo al servizio del fondo o siti nell’abitazione dell’imprenditore se il fondo è privo di fabbricati(in questo caso il fondo deve essere nel comune di residenza o in comune limitrofo), Gli edifici utilizzati per l’agriturismo non sono soggetti a cambio di destinazione d’uso. L’attività può essere svolta dalle aziende agricole indipendentemente dalla localizzazione determinata dagli strumenti urbanistici. Il Comune individua, con apposita deliberazione consiliare, gli edifici e gli annessi rustici per i quali, nel rispetto del proprio regolamento edilizio, sono consentiti gli ampliamenti che, per fini agrituristici, sono consentiti sino a mc. 1200, assoggettando i volumi eccedenti gli 800 mc a vincolo ventennale d’uso. L’uso di annessi rustici non aumenta il valore massimo consentito. Gli interventi di ristrutturazione devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali dell’edificio e della loro tipologia architettonica, con opportune deroghe ai limiti previsti dagli strumenti urbanistici (es.: altezza, ostacoli vari e barriere architettoniche). Le concessioni edilizie relative agli interventi di cui al presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito agli imprenditori agricoli a titolo principale purché gli interessati si obblighino con il Comune a non cedere la proprietà dell’immobile per un periodo di almeno dieci anni dal rilascio della concessione medesima. Tali obblighi sono assunti mediante convenzione o atto unilaterale d’obbligo da trascrivere, ai sensi e per effetti degli articoli 2643 e seguenti del Codice Civile, a cura del Comune ed a spese del concessionario. Per il superamento e l’eliminazione delle barriere ar-chitettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le prescrizioni per le strutture recettive di cui la D.M. 14 giugno 1989 n. 236. Relativamente all’attività di ospi-talità in alloggi, tali disposizioni si applicano qualora la ricettività complessiva aziendale superi le sei stanze. Le aree utilizzate nell’ambito dell’azienda a servizio dell’attività agrituristica quali, ad esempio, i parcheggi sono considerate a tutti gli effetti di pertinenza delle aziende medesime e quindi non soggettate a vincoli previsti per i pubblici esercizi. I REQUISITI IGIENICO-SANITARI (Regolamento n. 2 del 12 settembre 1997)I locali destinati ad alloggio agrituristico devono osservare i parametri minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le case di abitazione, tenendo conto delle caratteristiche rurali degli edifici. Gli alloggi agrituristici devono avere almeno un locale da bagno comune (uno ogni 6 posti letto) completo di lavabo, vasca o doccia, tazza e bidet munito di erogatore d’acqua a getto. Ogni stanza deve essere dotata di un letto e di una seggiola per persona e di almeno un armadio, un tavolino e un cestino per rifiuti. Il personale che manipola gli alimenti deve essere in possesso di idoneità sanitaria ai sensi dell’art. 37 e segg. del D.P.R. n. 327/1980, attestata da apposito libretto sanitario. Per l’accoglimento in spazi aperti di campeggiatori o turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, devono essere previsti, per ogni piazzola o unità di sosta, almeno 60 mq compreso in essi lo spazio per l’automobile. Per una presenza fino a 15 persone i servizi igienici devono essere costituiti da due gabinetti, due docce, due lavabi, un lavello, un lavatoio, una fontanella, un vuotatoio di facile accesso, preferibilmente situato all’esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di sosta, una presa d’acqua con sufficiente pressione per le operazioni di pulizia dei servizi igienici e dei mezzi di pernottamento. Per una presenza fino a trenta persone i servizi igienici devono essere costituiti da almeno 3 gabinetti, 3 docce, 3 lavabi, 2 lavelli e 2 lavatoi, 1 fontanella, 1 vuotatoio di facile accesso preferibilmente situato all’esterno dei servizi igienici e lontano dalle piazzole di sosta, 1 presa d’acqua con sufficiente pressione per le operazioni di pulizia dei servizi igienici e dei mezzi di pernottamento. I lavabi devono essere datati di almeno una presa per rasoi. In prossimità delle piazzole deve essere prevista una colonnina con possibilità di attacco per la presa di corrente elettrica; deve essere inoltre assicurata l’illuminazione notturna. L’operatore agrituristico non è tenuto a costruire servizi igienici appositamente per il campeggio agrituristico qualora l’azienda agrituristica ne disponga di idonei rispondenti ai requisiti di cui sopra e accessibili dall’esterno. Ai fini dell’utilizzazione agrituristica è consentito derogare limiti di altezza e di superficie areo-illuminate previsti dalle norme di cui sopra purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico sanitarie considerate sufficienti in fase di accertamento da parte dell’autorità sanitaria. La produzione e la vendita di sostanze alimentari sono soggette alle disposizioni della legge 30 aprile 1962 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. I locali adibiti a cucina o laboratorio per la produzione, preparazione, conservazione e somministrazione di alimenti devono avere:
I locali adibiti al consumo dei pasti sono normalmente ricavati nella casa di abitazione o in annessi rustici con i seguenti requisiti:
LA MACELLAZIONE DI ANIMALI ALLEVATI (art. 13 del Regolamento n. 2/97)La macellazione degli animali allevati in azienda delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina è consentita esclusivamente in impianti debitamente autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. La macellazione di avicunicoli e di selvaggina è consentita nella misura non superiore a 10.000 capi annui, in apposito locale polifunzionale autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962 n. 283, annesso all’azienda agrituristica e destinato alla vendita diretta in azienda. Nei locali sopra citati è tassativamente vietato il sezionamento delle carcasse; essi devono essere sufficientemente illuminati, aerati e provvisti di:
E’ ammessa l’utilizzazione dei servizi igienici dell’abitazione o dell’azienda agrituristica purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.
LA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI A BASE DI CARNE IN AZIENDA (art. 14 del Regolamento n. 2/97)La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale o extraziendale è consentita in apposito locale autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962 n. 283 o in quelli di cui all’art. 14, comma 3°, del Regolamento attuativo. In tal caso la lavorazione dovrà avvenire in momenti diversi da ogni altra attività. La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale potrà essere effettuata esclusivamente da personale in possesso di idoneità sanitaria ai sensi dell’art. 37 e seguenti del DPR n. 327/1980. Qualora nella stessa azienda venga attivato anche un impianto di macellazione è sufficiente un solo servizio igienico per entrambe le strutture. LA PRODUZIONE DI CONSERVE (art. 15 del Regolamento n. 2/97)Per la produzione di un quantitativo di conserve, marmellate, sciroppi, succhi, sottaceti e sottoli corrispondente a non più di 50 kg giornalieri di materia prima, è consentito l’uso della cucina-laboratorio di cui all’art. 12 del Regolamento attuattivo. Per la produzione di quantitativi superiori ai 50 kg può essere utilizzato il locale polifunzionale di cui all’art. 13 dello stesso Regolamento purché, tra una lavorazione di prodotti di origine animale ed una successiva lavorazione di prodotti vegetali, l’operatore provveda a disinfettare accuratamente i piani di lavoro e le attrezzature ed ad adottare i necessari accorgimenti per evitare contaminazioni dei prodotti. Le aziende agricole, relativamente alla produzione, preparazione e confezionamento dei prodotti di cui sopra, devono tenere conto delle norme previste dal D. Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari”. Le aziende interessate all’attuazione dei sistemi di autocontrollo sanitario di cui all’art. 3 del citato D. Lgs n. 155/97 dovranno presentare all’Autorità sanitaria competente un manuale aziendale redatto secondo le linee guida valide a livello nazionale. Le autorità sanitarie competenti, una volta approvato il manuale imposteranno i controlli in relazione alle procedure in esso contenute. LE PRODUZIONI LATTIERO-CASEARIE (art. 16 del Regolamento n. 2/97)Le aziende che intendono produrre e vendere prodotti lattiero-caseari devono dotarsi di un apposito locale per la raccolta, l’affioramento, la scrematura del latte e per la salatura e la lavorazione in generale dei formaggi nonché di un locale per la vendita e deposito. I locali devono essere dotati di :
Il locale di lavorazione deve inoltre disporre di:
L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI (art. 17 del Regolamento n. 2/97)Tutti i prodotti destinati alla vendita devono riportare l’etichettatura di cui al D. Lgs.n. 109/1992 e quelli contenenti carni suine non cotte anche la data di produzione indicata con un numero romano per il mese e con un numero arabo per le due ultime cifre riferite all’anno. IL CONGELAMENTO DEI PRODOTTI (art. 18 del Regolamento n. 2/97)E’ consentito il congelamento dei prodotti di origine animale e vegetale destinati ad essere utilizzati unicamente nella preparazione di cibi da somministrare, con esclusione di quelli cotti o precotti. Tali cibi possono essere congelati in presenza di apposito abbattitore di temperatura. Possono essere sottoposte a congelazione, con adeguato frigorifero munito di termometro di massima e di minima anche di tipo non industriale, le derrate in perfette condizioni di salubrità e freschezza subito dopo il confezionamento con idoneo involucro sul quale saranno indicati il mese e l’anno in cui è stato effettuato il trattamento. Dovranno essere scrupolosamente mantenute le temperature di conservazione prescritte dalle norme vigenti per i vari tipi di prodotti i quali, una volta scongelati, non possono essere ricongelati. Per la produzione aziendale di alimenti congelati va fatta esplicita richiesta nella domanda di autorizzazione rivolta al servizio veterinario delle U.L.S.S..
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